Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 18435 del 5 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di pił ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontą. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non potev integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).

(massima n. 2)

La tardiva costituzione in giudizio comporta la decadenza dalla possibilitą di articolare mezzi istruttori, compresa la prova testimoniale, e non giustifica la rimessione in termini per errore imputabile alla sola volontą del difensore. (artt. 153 e 416 c.p.c.)

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