(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, l'errore nel deposito telematico dell'atto - eseguito ad un indirizzo PEC non pił attivo - deve ritenersi scusabile se č provocato da un software e l'utente non č in grado di prevenirlo o intercettarlo con l'ordinaria diligenza esigibile da un individuo medio, non potendosi pretendere un grado di competenza tecnica specialistica in un settore ancora connotato da forte tecnicismo e difficile intuizione delle relative modalitą di funzionamento. (Nella specie, la S.C. ha affermato la tempestivitą del deposito telematico del controricorso effettuato ad un indirizzo, generato automaticamente dal software "SL-pct", non pił attivo perché sostituito da altro, avendo il controricorrente effettuato un nuovo deposito entro un breve lasso di tempo dall'avvenuta consapevolezza dell'insuccesso del primo tentativo, che aveva generato una RdAC formalmente regolare).