Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15997 del 7 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La tempestività del deposito telematico va verificata con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia; tuttavia, in caso di "errore fatale" non gestibile che comporta il rigetto della busta da parte della cancelleria, l'avvocato depositante può ricorrere all'istituto della "remissione in termini" previsto dall'art. 153 comma 2 c.p.c., purché sia stato documentato il messaggio RdAC entro il termine perentorio.

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