(massima n. 1)
In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà; pertanto, tale istituto non trova applicazione quando l'impedimento può essere risolto attraverso la reiterazione nei termini dell'attività.