(massima n. 1)
La presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l'impossibilitą per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso. Ne consegue che in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (c.d. "quarta PEC"), la tempestivitą del deposito telematico di un atto processuale postula la necessitą della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c.