(massima n. 1)
In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di rimessione nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione, fondata sulla circostanza che il precedente difensore, che aveva assistito la parte nel giudizio d'appello, non avesse mai comunicato, né a quest'ultima né al nuovo difensore, di aver ricevuto la notifica della sentenza di secondo grado).