(massima n. 1)
La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e, cioč, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontą della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessitą di svolgere l'attivitą processuale ormai preclusa; conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celeritą ed immediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l'istanza di rimessione in termini (nello specifico, la "scusabilitą" dell'errore) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine decadenziale espressamente previsto dalla legge.