(massima n. 1)
In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., č preclusa al giudice la possibilitā di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietā di quello giā concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).