(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione non č improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l'impossibilitą del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilitą del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilitą della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimitą dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilitą ex art. 380 bis c.p.c.).