Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22205 del 24 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., č perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso č tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.

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