(massima n. 1)
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., č perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso č tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.