Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11068 del 24 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto d’impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa non imputabile al notificante, ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento, dietro allegazione della circostanza che l’irreperibilitą del destinatario sia stata determinata da causa non imputabile al notificante.

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