(massima n. 1)
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto dimpugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa non imputabile al notificante, ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento, dietro allegazione della circostanza che lirreperibilitą del destinatario sia stata determinata da causa non imputabile al notificante.