(massima n. 1)
L'illegalitā della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, č deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato). (Annulla con rinvio, Corte Appello Palermo, 17/10/2023)