Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5920 del 6 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., il termine per l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto espressione inequivoca del riconoscimento del diritto di proprietà in capo al simulato alienante, la stipula di una vendita simulante una donazione, sicché il possesso utile poteva decorrere solo da un momento successivo a tale data).

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