(massima n. 1)
In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio operato dagli artt. 1165 e 2943 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi; tuttavia, tali atti possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autoritā giudiziaria diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas". L'efficacia interruttiva degli atti č riconosciuta anche alle domande giudiziali presentate davanti al giudice amministrativo, come nel caso di una domanda di demolizione di un manufatto abusivo in violazione delle distanze legali.