Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22032 del 5 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio operato dagli artt. 1165 e 2943 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi; tuttavia, tali atti possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autoritā giudiziaria diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas". L'efficacia interruttiva degli atti č riconosciuta anche alle domande giudiziali presentate davanti al giudice amministrativo, come nel caso di una domanda di demolizione di un manufatto abusivo in violazione delle distanze legali.

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