(massima n. 1)
Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietą e manifestazione della volontą del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilitą.