Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5399 del 29 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Purché si tratti di azione rivolta contro il possessore, ed intesa a recuperare il possesso del bene immobile nei confronti di chi pretenda di usucapire, può valere, come atto interruttivo della prescrizione, sia l'azione di rivendicazione basata sulla cosiddetta probatio diabolica della proprietà, sia un'azione recuperatoria che sia basata su un titolo negoziale, o sulla caducazione di un titolo negoziale. Non può invece costituire atto interruttivo dell'usucapione l'opposizione alla domanda di usucapione abbreviata, né l'atto di intervento nel procedimento, non implicando tali atti di per sé domande dirette al concreto recupero del godimento del bene, e nessun rilievo ai fini della maturazione dell'usucapione può essere attribuito al fatto che il titolare del diritto di proprietà convenuto manifesti, nel costituirsi, una volontà contraria al possesso dell'usucapente, che non si esprima però in una vera e propria domanda di rivendicazione del possesso, o della proprietà del bene, o di rilascio dello stesso.

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