Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1118 del 11 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di usucapione, l'art. 1165 cod. civ., nel prevedere che in materia di usucapione trovino applicazione, in quanto compatibili con la disciplina della materia, le disposizioni generali sulla prescrizione e quelle relative alle cause di sospensione, all'interruzione ed al computo dei termini, rinvia implicitamente anche all'art. 2943 cod. civ., il quale attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione all'atto col quale il titolare del diritto inizi un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo, o esecutivo. Ne consegue che la domanda giudiziale per essere idonea ad interrompere il possesso ad usucapionem dev'essere, oltre che diretta al recupero del possesso, validamente proposta sotto il profilo della tempestivitą, della legittimazione, della rappresentanza e di ogni altro elemento necessario per un'efficace imploratio iudicis officii, cosģ che l'atto interruttivo dell'usucapione, oltre a dover rientrare fra quelli tassativamente previsti dalla legge, deve provenire dal titolare del diritto e non da un terzo estraneo al rapporto relativo, a meno che questi non agisca come rappresentante, o mandatario del titolare del diritto.

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