Cassazione civile Sez. I sentenza n. 423 del 8 gennaio 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio.

(massima n. 2)

La disciplina della ripetizione di indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento, in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato, decorrono dalla data del suo versamento.

(massima n. 3)

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione.

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