(massima n. 1)
In caso di mancata comunicazione telematica, da parte della cancelleria, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 380 bis-1 c.p.c. a causa di invalido indirizzo p.e.c. del difensore (e, quindi, per causa imputabile al destinatario), č rituale la comunicazione effettuata all'indirizzo p.e.c. della parte, analogamente alle ipotesi in cui viene meno la difesa (ad esempio, per decesso del difensore), trattandosi di modalitą pił garantista di quella, pur corretta, della comunicazione in cancelleria ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (nalla formulazione "ratione temporis" vigente).