(massima n. 1)
Quando i soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata non abbiano provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo (come nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Consiglio dell'ordine di appartenenza), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c.