Cassazione civile Sez. III sentenza n. 32724 del 16 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contenzioso civile, la mancata comunicazione al difensore della parte costituita del deposito dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza determina, a norma dell'art. 176, comma 2, c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullitā del provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullitā ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. Tale nullitā presuppone che la mancata comunicazione abbia impedito concretamente al difensore di adempiere agli obblighi processuali inerenti la prosecuzione del giudizio. L'onere di vigilare presso la cancelleria per acquisire notizia delle vicende processuali non č in capo al difensore in caso di mancata comunicazione di ordinanze istruttorie assunte fuori udienza.

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