(massima n. 1)
La traduzione in lingua italiana delle autentiche notarili rilasciate all'estero non costituisce un requisito di validitą della procura, e la sua mancata allegazione non determina alcuna nullitą ex art. 122 e 123 cod. proc. civ. Gli atti prodromici al processo, quali la procura speciale alle liti, redatti in lingua straniera, devono considerarsi validamente prodotti, con facoltą del giudice di nominare un traduttore solo se non sia in grado di comprendere il significato degli stessi o vi siano contestazioni sul loro contenuto.