Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17195 del 21 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio dell'obbligatorietą della lingua italiana previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non ai documenti esibiti dalle parti; pertanto, quando tali documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ha facoltą discrezionale nel decidere se nominare o meno un traduttore ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che sorgano contrasti tra le parti sul contenuto del documento stesso.

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