(massima n. 1)
Il principio dell'obbligatorietą della lingua italiana previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non ai documenti esibiti dalle parti; pertanto, quando tali documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ha facoltą discrezionale nel decidere se nominare o meno un traduttore ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che sorgano contrasti tra le parti sul contenuto del documento stesso.