Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 35263 del 18 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. č apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sč, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Per la S.C., nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole - sulla base degli elementi hinc et inde dedotti - diversamente da come dedotto dalla societā contribuente).

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitā di ricorrere al notorio.

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