Cassazione civile Sez. II sentenza n. 29506 del 24 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validitą del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperativitą, al principio di non contestazione.

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