(massima n. 1)
La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. č invece ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova cosė stabilita dalla legge. Non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova.