(massima n. 1)
Nelle controversie relative a contratti bancari, nelle quali il cliente ha dedotto, mediante dettagliata consulenza tecnica di parte, l'applicazione di tassi di interesse illegittimi, l'istituto bancario, al fine di assolvere all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., č tenuto a indicare i diversi saggi che sarebbero stati effettivamente applicati nel corso del rapporto.