Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18435 del 28 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La titolaritā della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio č un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; le contestazioni, da parte del convenuto, della titolaritā del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolaritā del diritto non rilevabili dagli atti; la carenza di titolaritā, attiva o passiva, del rapporto controverso č rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

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