Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12105 del 8 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il preventivo che abbia il valore di un patto sul compenso preclude l'applicazione di ogni altro criterio. Dunque č illegittima la liquidazione del giudice del compenso professionale per un importo notevolmente inferiore a quello concordato dalle parti laddove sia provata l'esistenza di un accordo sulle spettanze professionali sia per la fase stragiudiziale, che per quella giudiziale, per importi significativamente superiori a quelli liquidati.

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