Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11111 del 27 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il travisamento della prova si distingue dal travisamento del fatto, in quanto implica non una valutazione del fatto, ma una constatazione o un accertamento che una data informazione probatoria, utilizzata in sentenza, č contraddetta da uno specifico atto processuale. Tuttavia mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito nell'apprezzamento dell'idoneitā dimostrativa della fonte di prova non č mai sindacabile in sede di legittimitā, č sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 del medesimo codice l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Ciō in quanto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., nell' imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti (oltre ai fatti non specificatamente contestati), rende censurabile non soltanto la sentenza nella quale il giudice ha posto a fondamento della sua decisione prove disposte di sua iniziativa (al di fuori dei poteri ufficiosi che gli sono riconosciuti) ma rende altresė censurabile in sede di legittimitā la sentenza nella quale il giudice di merito abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito.

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