(massima n. 1)
Mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito non č mai sindacabile in sede di legittimitā, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, č sindacabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtā mai offerte.