(massima n. 1)
In materia di responsabilitą da sinistro stradale, atteso che la valutazione del compendio probatorio č informata al criterio della attendibilitą e cioč della pił elevata idoneitą rappresentativa e congruitą logica degli elementi di prova assunti ed č rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, con conseguente insindacabilitą in sede di legittimitą ove congruamente motivato, e che il criterio del "pił probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalitą, valendo ad ascrivere all'autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilitą di agire, l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito alla luce della regola giuridica applicata costituisce invero una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimitą se congruamente motivata.