(massima n. 1)
Il ricorrente che denuncia in sede di legittimitā la mancata ammissione nei gradi di merito del dedotto interrogatorio formale ha l'onere di indicare specificatamente, trascrivendole, le circostanze che formano oggetto dello stesso al fine di consentire al Giudice di legittimitā il controllo sulla decisivitā dei fatti da provare e, quindi, della prova stessa che, per il principio di specificitā del ricorso per Cassazione, il giudice di legittimitā deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non č consentito sopperire con indagini integrative.