Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23809 del 4 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In conformitą all'art. 339, comma 3, cod. proc. civ., le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equitą a norma dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia. La mancata considerazione, da parte del giudice d'appello, di un motivo di gravame fondato sulla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (che č norma sul procedimento) costituisce errore di diritto tale da rendere ammissibile l'appello stesso.

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