Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16132 del 11 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di controversie aventi ad oggetto profili di equità necessaria ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., il rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sentenze emesse dal giudice di pace è rappresentato dall'appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

(massima n. 2)

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, c.p.c.).

(massima n. 3)

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sono ricorribili per cassazione solo se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (in base all'art. 360, secondo comma, c.p.c.) oppure se il giudice ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti ex art. 114 c.p.c.

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