(massima n. 1)
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, c.p.c.).