Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16126 del 11 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, c.p.c.).

(massima n. 2)

La scelta legislativa che prevede un appello a "critica vincolata" nelle controversie aventi ad oggetto profili di equità necessaria ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c., risponde alle finalità sia di economia processuale sia alla tutela della "giustizia minore", ponendo un filtro all'accesso alla Corte di legittimità.

(massima n. 3)

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sono ricorribili per cassazione solo se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360 secondo comma) oppure se il giudice ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti ex art. 114 c.p.c.

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