(massima n. 1)
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullitą del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullitą diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato la nullitą parziale di un accordo di ricovero di un paziente in una casa di cura per difetto di causa, sebbene gli attori avessero richiesto una declaratoria di nullitą per contrarietą a norme imperative).