(massima n. 1)
Il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, dispone d'ufficio una diversa e meno invasiva modalitā di risarcimento del danno non incorre nel vizio di ultrapetizione, il quale č invece integrato nella diversa ipotesi in cui sia stato richiesto il risarcimento per equivalente e il giudice abbia disposto il risarcimento in forma specifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il vizio di ultrapetizione in un caso in cui il danneggiato aveva richiesto la cancellazione degli articoli diffamatori ed il giudice ne aveva disposto l'aggiornamento, sul rilievo che l'aggiornamento dell'articolo rappresenta un "minus" rispetto alla cancellazione e, pertanto, deve ritenersi una modalitā giā ricompresa nella domanda di cancellazione).