Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16028 del 7 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito - integra un "error in procedendo" che legittima il giudice di legittimitā all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si č svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso.

(massima n. 2)

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.

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