(massima n. 1)
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS, č idonea a determinare la successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto giā controverso in sede processuale con la cedente. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimazione all'impugnazione di Generali Italia s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo, stante l'autorizzazione dell'IVASS al conferimento mediante scorporo del "complesso di attivitā, passivitā e rapporti contrattuali inerenti l'attivitā assicurativa facente capo alla Direzione per l'Italia" di Assicurazioni Generali s.p.a., originaria impresa designata dal Fondo di garanzia, giā costituitasi in primo grado).