Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16894 del 24 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.

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