Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5258 del 20 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla stregua degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali deve avere la veste di una deliberazione assembleare e perciò non sono configurabili approvazioni o revisioni per facta concludentia. L'art. 68 disp. att. cod. civ. dispone, del resto, che la tabella millesimale sia allegata al regolamento di condominio, e il regolamento è soggetto a forma scritta ad substantiam.

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