(massima n. 1)
Alla stregua degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali deve avere la veste di una deliberazione assembleare e perciò non sono configurabili approvazioni o revisioni per facta concludentia. L'art. 68 disp. att. cod. civ. dispone, del resto, che la tabella millesimale sia allegata al regolamento di condominio, e il regolamento è soggetto a forma scritta ad substantiam.