Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21835 del 2 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.

(massima n. 2)

L'interveniente adesivo autonomo può formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. si applichino alla sua attività assertiva, fermo restando che tali preclusioni limitano esclusivamente l'attività istruttoria successiva alla formulazione della domanda.

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