Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4340 del 19 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assemblea condominiale ha la facoltą di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di tutela legale come spesa inerente la gestione comune dell'edificio, ai sensi dell'art. 1135 c.c. Tale deliberazione non viola il diritto dei condomini dissenzienti, anche se comporta un onere per tutti i condomini, poiché la polizza non si riferisce a una specifica lite ma ha una funzione generale di tutela del condominio.

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