(massima n. 1)
Una delibera che, come nella specie, sul presupposto della comune utilitą di un giardino allocato in una proprietą esclusiva, approvi il riparto delle relative spese di pulizia, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., deve comunque essere impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., potendosene prospettare l'annullabilitą, ove venga dedotta non una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri, essendosi compresi tra le spese comuni, rientranti nell'attribuzione collegiale, oneri invece ad esse estranei.