Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23893 del 5 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assemblea che istituisca un fondo cassa condominiale non deve obbligatoriamente prevedere il riaccredito delle somme quale unica modalitą di impiego né deve specificare quali somme competano ai singoli condomini, in modo da rendere verificabile la successiva compensazione.

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