(massima n. 1)
Le delibere condominiali relative alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale non richiedono necessariamente l'unanimitą dell'assemblea, a meno che non sia specificato diversamente dallo statuto condominiale. In assenza di specifica previsione, tali decisioni non rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea secondo l'art. 1135 c.c., rendendo eventualmente la delibera annullabile e non nulla.