Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16351 del 17 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il condomino che, in assenza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, sostenga spese su parti comuni, ha diritto al rimborso solo se dimostra l'urgenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 1134, c.c., ovvero che l'opera era necessaria per evitare un danno imminente e non vi era tempo per informare tempestivamente gli altri condòmini o l'amministratore.

(massima n. 2)

Il condomino che, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha anticipato spese per opere di conservazione della cosa comune, ha diritto al loro rimborso purché ne dimostri l'urgenza ex art. 1134 c.c., la quale ricorre se esse sono state sostenute per opere da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune, cosicché non possono considerarsi urgenti spese già precedentemente ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza, suscettibile di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c..

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