(massima n. 1)
Il condomino che, in assenza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, sostenga spese su parti comuni, ha diritto al rimborso solo se dimostra l'urgenza dell'intervento, ai sensi dell'art. 1134, c.c., ovvero che l'opera era necessaria per evitare un danno imminente e non vi era tempo per informare tempestivamente gli altri condòmini o l'amministratore.