(massima n. 1)
In tema di reati concernenti le armi, commette il delitto di cui all'art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 il soggetto che detenga un'arma dopo che il prefetto, ai sensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli abbia fatto divieto di possederne, mentre commette il delitto di cui all'art. 3 della stessa legge il soggetto che non ottemperi al decreto con il quale il prefetto gli abbia imposto, ai sensi dell'art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di consegnare all'autoritą di pubblica sicurezza armi, munizioni e materie esplodenti da lui detenute, indicando nel dettaglio termini, luogo e modalitą della consegna.