Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18130 del 2 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

È legittima la separazione delle domande nel rito sommario laddove la decisione su alcune delle domande richieda un'istruzione non sommaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104, comma 2 e 103, comma 2, e 702-ter, comma 3, c.p.c. La separazione può essere disposta anche al fine di evitare ritardi o aggravi nel processo.

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