(massima n. 1)
È legittima la separazione delle domande nel rito sommario laddove la decisione su alcune delle domande richieda un'istruzione non sommaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104, comma 2 e 103, comma 2, e 702-ter, comma 3, c.p.c. La separazione può essere disposta anche al fine di evitare ritardi o aggravi nel processo.